Adozione a distanza
– 10.06.2024
Benefici fiscali dell’Adozione a distanza: come funzionano detraibilità e deducibilità su 730 e Unico
Le donazioni a favore di Organizzazioni del Terzo settore per realizzare le Adozioni a distanza sono detraibili o deducibili fiscalmente, a seconda di chi le effettua, come tutte le donazioni. Per poter beneficiare della detrazione o della deduzione, però, è necessario rispettare alcuni requisiti e ovviamente compilare in modo corretto il modello 730 o il modello Unico per le Persone Fisiche. Vediamo come fare in questa breve e pratica guida ai benefici fiscali dell’Adozione a distanza.
Già da molti anni, lo stato italiano ha scelto di incentivare le donazioni a favore di Enti del Terzo settore, consentendo ai cittadini che li sostengono di godere di benefici fiscali proporzionali alle somme erogate. Questo significa che tutte queste donazioni, di cui fanno parte anche le donazioni per le Adozioni a distanza, possono essere detratte o dedotte nella dichiarazione dei redditi e quindi contribuiscono a far pagare meno tasse. Nel tempo, i requisiti e i limiti di questi benefici fiscali sono cambiati e quindi vale la pena fare un punto per chiarire qual è la situazione attuale. In particolare, sono tre gli aspetti rilevanti da prendere in considerazione: le regole generali che consentono di inserire le donazioni nella dichiarazione dei redditi, la differenza tra detraibilità e deducibilità (e quale delle due opzioni è più conveniente), come compilare correttamente il modello 730 o il modello Unico per le Persone Fisiche.
Leggi come funziona l’Adozione a distanza
Le regole generali per le agevolazioni fiscali delle spese per l’Adozione a distanza
Cominciamo dalle condizioni e dai limiti che la legge impone alla detraibilità o deducibilità delle donazioni per Adozioni a distanza. La normativa è piuttosto chiara, per poter inserire in dichiarazione dei redditi le erogazioni liberali, il contribuente deve:
- Aver effettuato la donazione a favore di un Ente del Terzo Settore o una Onlus iscritta all’Anagrafe;
- Aver effettuato il versamento utilizzando un sistema di pagamento tracciabile (bonifico bancario o postale, carta di credito o di debito, bollettino postale, addebito diretto su conto corrente, assegno);
- Conservare l’attestazione dell’ufficialità della donazione (che ogni ente invia annualmente ai suoi donatori).
Per quanto riguarda i limiti, le donazioni possono essere portate:
- in detrazione, per un importo pari al 30% delle somme donate (fino a un massimo di 30mila euro di donazioni);
- in deduzione, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato.
Come riconoscere un’Adozione a distanza sicura (link articolo)
Conviene detrarre o dedurre le donazioni per il Sostegno a distanza?
A questo punto, è interessante capire che differenza c’è tra deduzione e detrazione delle spese per Adozione a distanza, al fine di valutare al meglio la convenienza dell’una o dell’altra soluzione. La legge, infatti, lascia scegliere al contribuente l’opzione che preferisce.
Dal punto di vista formale:
- la detrazione riduce direttamente l’importo delle tasse da pagare;
- la deduzione riduce indirettamente l’importo delle tasse da pagare, perché riduce il reddito imponibile che costituisce la base su cui questo viene calcolato.
La convenienza dell’uno o dell’altro metodo dipende dal reddito personale. A tutti coloro che hanno un reddito complessivo annuo superiore ai 30mila euro solitamente conviene l’opzione della deduzione fiscale. La detrazione, invece, è più favorevole per i redditi bassi, quindi al di sotto dei 30mila euro annui.
Fatta la scelta tra detrazione e deduzione, si può passare alla sua applicazione pratica, che differisce a seconda che si utilizzi il modello 730 o quello Unico.
I benefici fiscali delle Adozioni a distanza nel modello 730
Nel modello 730 del 2024, le detrazioni o deduzioni per le donazioni vanno inserite nel quadro E, intitolato “Oneri e spese”.
Nello specifico, se si opta per la detrazione, l’importo delle donazioni va inserito nella sezione I, righi da E8 a E10 (Altre spese). È qui che va indicato anche il “Codice spesa” corretto, che per le erogazioni a favore di Onlus è il 61.
Le deduzioni, invece, vanno nella sezione II, denominata “Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo”, al rigo E36.
I benefici fiscali delle Adozioni a distanza nel modello Unico Persone Fisiche
Nel modello Unico Persone Fisiche 2024, invece, le erogazioni liberali a favore delle Onlus rientrano nel quadro RP, denominato “Oneri e spese”.
Se si opta per la detrazione, l’importo delle donazioni va inserito nella sezione I, righi da RP8 a RP13. È qui che va indicato anche il “Codice spesa” corretto, che per le erogazioni a favore di Onlus è il 71.
Le deduzioni, invece, vanno nella sezione II, al rigo RP36.
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