La penna agli esperti: l'Avv. Maria Grazia Di Nella – 14.10.2022

Le autorità giudiziarie a garanzia delle famiglie e dei minorenni

Nel primo articolo del blog curato dall'Avv. Maria Grazia Di Nella approfondiamo il funzionamento dei due organi competenti per i procedimenti civili minorili: il Tribunale ordinario e il Tribunale per i Minorenni.

a cura dell' Avv. Maria Grazia Di Nella

I Giudici chiamati ad assumere decisioni a tutela delle famiglie e dei minorenni - a seconda dell’oggetto sul quale sono chiamati a decidere – esercitano la loro funzione in ambito civile ovvero in quello penale.

La giurisdizione civile ha ad oggetto la risoluzione di una controversia relativa alla tutela dei diritti o comunque all’applicazione di una legge (ad esempio, il giudice civile si occupa di verificare se un minorenne è in stato di abbandono) mentre quella penale ha ad oggetto la decisione sui comportamenti messi in atto in violazione delle norme penali (ad esempio il giudice penale si occupa di condannare il genitore maltrattante).

I Giudici che oggi* operano in ambito civile accanto alle famiglie e ai loro bambini, sono suddivisi in due differenti uffici: il Tribunale ordinario ed il Tribunale per i Minorenni, competenti in relazione alla residenza comune dei coniugi ovvero alla residenza abituale del minore.

Il Tribunale ordinario è competente per i seguenti tipi di procedimenti:

  • Giudizi di separazione e divorzio
  • Giudizi di nullità del matrimonio
  • Giudizi di scioglimento delle unioni civili
  • Giudizi di fine convivenza in relazione agli alimenti e alla responsabilità genitoriale
  • Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni delle decisioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento 709 ter c.p.c.
  • Dichiarazione di riconoscimento – disconoscimento giudiziale della paternità/maternità
  • Suggerimento, in caso di contrasto tra genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale, delle determinazioni più utili nell'interesse del figlio

Le decisioni del Tribunale ordinario sono impugnabili avanti la Corte d’Appello, sezione Famiglia.

Inoltre, all’interno di tale Tribunale, sempre più importanza sta assumendo il ruolo del Giudice Tutelare, a cui il legislatore assegna una funzione di vigilanza “attiva” su molte situazioni che vedono protagoniste le famiglie.

Nello specifico il Giudice Tutelare ha il potere/dovere di:

  • Vigilanza sull'osservanza delle condizioni stabilite dal Tribunale per l'esercizio della responsabilità genitoriale in sede di separazione e divorzio e tra genitori non coniugati
  • Vigilanza sull'amministrazione dei beni del minorenne
  • Vigilanza sull'affidamento eterofamiliare disposto dal Tribunale per i Minorenni
  • Nomina del Tutore in caso di minorenni orfani ovvero con genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale
  • Nomina dell’amministratore di sostegno per anziani, figli maggiorenni ma con difficoltà cognitive ovvero comportamentali ovvero con problemi di dipendenze.
  • Convalida il Trattamento Sanitario Obbligatorio disposto in urgenza.

La vigilanza del Giudice Tutelare è però una vigilanza “attiva” vale a dire che tale Giudice non si limita ad attività meramente conoscitive e/o informative ma ha potere di adottare provvedimenti che consentano di superare difficoltà e opposizioni delle parti, assumendo così una funzione anche esecutiva delle statuizioni giudiziarie in materia di famiglia.

L’art. 337-ter c.c.1, infatti, espressamente prevede che il giudice che ha emesso un provvedimento definitivo di affidamento di un minorenne, ne trasmetta copia al Giudice Tutelare. Tale giudice, pertanto,  qualora debba dare attuazione alle disposizioni previste con le sentenze di separazione o divorzio (o ai provvedimenti di revisione successivamente adottati ex art. 710 c.p.c. o ex art. 9 l. div.) o ancora a decisioni del Tribunale per i Minorenni (ad esempio decisioni di affidamento a terzi di un minorenne), potrà avvalersi anche dell’ausilio di soggetti professionali come i Servizi Sociali, un Coordinatore genitoriale oppure inviare i genitori in Mediazione familiare. 

Le decisioni del Giudice Tutelare sono impugnabili avanti il Tribunale ordinario.

In merito invece alle materie di competenza del Tribunale per i Minorenni, Tribunale nato dall’esigenza di garantire a bambini e adolescenti un’adeguata tutela pensata su misura, l’art. 38 disp. att. c.c. così come modificato dalla L. 206/2021 prevede espressamente che i Giudici di tale uffici emettano decisioni in tema di:

  • Adozioni e Affidamento eterofamiliare
  • Adozioni in casi speciali 
  • Diritto all’accesso alle proprie origini
  • Procedimenti de potestate art. 330 -333 c.c. 
  • Diritto di visita dei nonni e altri parenti stretti 
  • Autorizzazione del minorenne al riconoscimento del figlio 
  • Autorizzazione del minorenne a contrarre matrimonio 
  • Maternità surrogata 
  • Diritto del minore straniero non accompagnato anche in relazione all’accertamento dell’età

In virtù della particolare funzione di tutela, il Tribunale per i Minorenni è un organo a composizione mista, formato cioè da giudici professionali (detti anche "giudici togati") e da giudici onorari (esperti psicologi, neuropsichiatri infantili, assistenti sociali, psicoterapeuti, educatori) e giudica con collegi composti da quattro giudici: un presidente, un giudice, un giudice onorario donna e un giudice onorario uomo. Ciascuno di questi quattro giudici dispone di un voto, e il voto dei giudici onorari ha lo stesso peso di quello del giudice togato e del presidente.

Le decisioni sono sempre impugnabili innanzi alla Corte d'Appello, sezione Minori.
 

* La suddetta ripartizione di uffici giudiziari è destinata a modificarsi grazie all’entrata in vigore della L. 206/2021 che ha previsto un rivoluzionario intervento sulle ripartizioni delle competenze giudiziali in materia di diritto di famiglia. Entro il 31 dicembre 2025 dovrebbe essere istituito un Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie che andrà ad eliminare l’attuale assetto.

Mehr Anzeigen