La penna agli esperti: l'Avv. Maria Grazia Di Nella – 20.01.2023

Il curatore speciale del minorenne: inquadramento generale

Nel quarto articolo del blog curato dall'Avv. Maria Grazia Di Nella approfondiamo il ruolo del curatore speciale del minorenne, nominato a sua tutela.

a cura dell' Avv. Maria Grazia Di Nella

Uno dei temi su cui la riforma del processo civile (cd. Riforma Cartabia) è intervenuta in maniera più incisiva - colmando una lacuna da tempo presente nel nostro ordinamento - riguarda la figura del curatore speciale prevista dall’art. 78 cpc, la cui nomina a tutela del minorenne è disposta “se manca la persona cui spetta la rappresentanza o l’assistenza, o vi sono ragioni di urgenza” ovvero “vi è un conflitto di interessi” tra i genitori e il minorenne.

Qual è il ruolo del curatore speciale?

La sua funzione è quella di "dare voce" al minorenne all’interno del procedimento, in modo da poter perseguire il suo interesse quale obiettivo supremo. Nello svolgimento di tale incarico, il curatore speciale dovrà quindi individuare l’interesse del minorenne e valutare se l’azione giudiziale intrapresa, e i provvedimenti in atto, sono idonei a realizzare quell’interesse nel migliore dei modi.

Ma come si valuta il superiore interesse del minorenne?

Il Comitato ONU per i diritti dell’infanzia ha stilato un elenco degli elementi che dovrebbero essere inclusi in questa valutazione. Vediamoli:

  • Prima di tutto dovrà essere garantito al minorenne di poter esprimere la propria opinione e dovrà essere tutelata la sua identità (sesso, orientamento sessuale, origine nazionale, religione, convinzioni personali, identità culturale).
  • Dovranno poi essere salvaguardati il suo ambiente familiare e il mantenimento dei rapporti con i membri della famiglia biologica, adottiva o affidataria, e anche con i componenti della famiglia allargata.
  • Dovranno essere garantite la cura, la protezione e la sicurezza del minorenne anche nelle situazioni di vulnerabilità e, infine, il suo diritto alla salute e all’istruzione.

Partendo da tali elementi, il curatore dovrà fare una valutazione prognostica, relativa non solo al presente ma anche all’evoluzione della situazione nel breve e nel lungo termine, quindi in modo “dinamico”.

Quali sono i casi in cui al minorenne deve essere nominato un curatore speciale?

La Riforma Cartabia, nello specifico, ha modificato gli artt. 78 e 80 c.p.c., che disciplinano le ipotesi e la modalità di nomina di tale figura, prevedendo che il giudice provveda in via obbligatoria alla nomina del curatore speciale del minorenne (pena la nullità degli atti del procedimento) e anche d'ufficio, in una serie precisa di situazioni:

  1. Nei procedimenti aventi per oggetto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro.
  2. In caso di provvedimento confermativo dell'allontanamento familiare ex art. 403 c.c. o di affidamento eterofamiliare.
  3. Nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di abbandono del minorenne.
  4. Nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minorenne, tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori.
  5. Quando ne faccia richiesta il minorenne che abbia compiuto 14 anni.

La nomina del curatore è, invece, facoltativa quando il giudice valuti che i genitori siano per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minorenne: in questo caso, la nomina sarà fatta con provvedimento succintamente motivato.

Come avviene la nomina?

La Riforma ne ha precisato il procedimento, aggiungendo all'art. 80 c.p.c. due ulteriori commi che specificano le persone legittimate a richiedere la nomina di tale figura: oltre ovviamente al giudice, al pubblico ministero e ai genitori, oggi è previsto che chiunque ne abbia interesse può farlo, e dal 22 giugno del 2022 anche lo stesso minorenne, purché ultraquattordicenne.

A quale giudice dovrà essere fatta la domanda per la nomina del curatore?

Competente alla nomina restano, prima dell'instaurazione del giudizio, il Giudice di pace ovvero il Presidente dell'ufficio giudiziario innanzi al quale si voglia intraprendere la causa. Mentre, nel caso in cui la nomina venga avanzata contestualmente o successivamente all’inizio di un procedimento, la domanda dovrà essere fatta al Giudice investito della controversia, che vi provvederà avendo cura di illustrare le ragioni per le quali ritiene che sussista "un pregiudizio per il minorenne tale da precludere l'adeguata rappresentanza processuale da parte dei genitori".

Ma quali sono i poteri del curatore speciale?

Al curatore speciale sono riconosciuti sia il potere di rappresentanza processuale del minorenne, che quello di rappresentanza sostanziale. Vale a dire che il curatore potrà:

  • Costituirsi in giudizio.
  • Prendere posizione sui fatti dedotti dai genitori, anche chiedendo l'adozione dei provvedimenti cosiddetti “de potestate” nei giudizi di separazione e divorzio, ovvero in quelli di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio già pendenti di fronte al tribunale ordinario.
  • Formulare domande e istanze istruttorie, in merito alle quali il minorenne abbia un interesse specifico.
  • Svolgere tutti gli incombenti processuali per i quali sono già maturate preclusioni o decadenze.
  • Ricevere le notifiche di tutti i provvedimenti.
  • Poter impugnare ed essere parte dei giudizi di impugnazione, laddove vengano impugnati capi delle decisioni riguardanti il minorenne.
  • Farsi parte attiva per la risoluzione di gravi conflitti che si possono verificare nei casi di affidamento condiviso e di affidamento all’Ente territorialmente competente, operando anche al di fuori del processo.
  • Ascoltare il minorenne.
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