La penna agli esperti: l'Avv. Maria Grazia Di Nella – 14.12.2022

Genitori e figli: diritti e doveri nella famiglia

Nel terzo articolo del blog curato dall'Avv. Maria Grazia Di Nella, approfondiamo i diritti e i doveri di genitori e figli ripercorrendo la storia e il significato del concetto di Famiglia.

a cura dell' Avv. Maria Grazia Di Nella

Il concetto di Famiglia è un concetto che ha subito un’evoluzione nel tempo e che tuttora è in divenire. Vediamo insieme le tappe di questo incredibile viaggio.

1942: Elaborato dal regime fascista, il Codice Civile è ben lontano dai principi di uguaglianza tra marito e moglie: specchio di una antica concezione patriarcale della famiglia basata esclusivamente sul matrimonio e governata dalla figura del padre che esercitava la patria potestà su tutta la famiglia, moglie e figli. Tale legge era la conferma di come le donne, dal momento in cui si sposavano, passassero sotto la patria potestas della famiglia del marito e soli i figli legittimi potessero godere di pieni diritti a differenza dei figli naturali.

1947: La Costituzione afferma il principio di uguaglianza, morale e giuridica, di entrambi i genitori e valorizza il concetto di famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

1975: La Legge 151 riconosce la parità giuridica dei coniugi, viene abrogato l’istituto della dote, viene riconosciuta ai figli naturali la stessa tutela prevista per i figli legittimi, viene istituita la comunione dei beni come regime patrimoniale legale della famiglia (in mancanza di diversa convenzione) ed il concetto di patria potestà viene sostituito dal concetto di potestà genitoriale: anche le madri hanno il potere-dovere di proteggere, educare, istruire i figli minorenni e di curarne gli interessi patrimoniali.

1983: La Legge 184 riconosce nell’adozione il valore della filiazione non biologica, fondata su legami di affetto e non solo di sangue.

2004: La Legge 40 in tema di procreazione medicalmente assistita viene emanata con la finalità di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana in coppie unite in matrimonio o conviventi in età potenzialmente fertile. 

2012: Dopo quasi trent’anni un ulteriore passo avanti. La Legge 219/12 equipara giuridicamente i figli nati fuori dal matrimonio a quelli in costanza di matrimonio.

2013: Dalla potestà genitoriale si è, infine, passati al concetto di responsabilità genitoriale introdotto dal d.lgs. n. 154/2013.

Scomparso il termine potestà, l’art. 316 c.c. sancisce che entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale occupandosi, di comune accordo, della crescita dei propri figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.

La responsabilità genitoriale, in pratica, sancisce la centralità dell’interesse dei figli a prescindere dal fatto che siano nati fuori o dentro al matrimonio, o siano stati adottati, e comprende diritti e doveri sia di natura personale sia di natura patrimoniale. Nello specifico è dovere dei genitori:

Custodire: i genitori hanno il dovere di assicurare ai figli un luogo sicuro ove crescere e dal quale non si possono allontanare senza il loro consenso.

Allevare: i genitori hanno il dovere di soddisfare le esigenze primarie dei figli garantendone la sopravvivenza.

Educare: i genitori dovranno garantire ai figli un’adeguata educazione secondo la diligenza del buon padre di famiglia, aiutandoli con attenzione, sensibilità e capacità creativa a sviluppare le loro potenzialità e a divenire autonomi.

Istruire: i genitori dovranno garantire ai figli il rispetto dell’obbligo scolastico tenuto conto delle loro inclinazioni naturali e aspirazioni.

Amministrare: i genitori dovranno gestire i rapporti a carattere patrimoniale dei figli, conservandone le sostanze.

Usufruire dei beni: i genitori dovranno garantire l’utilizzo e il godimento dei beni dei figli senza però alterarne la destinazione d’uso.

Rappresentare: fino al raggiungimento della maggiore età, i genitori dovranno compiere negozi giuridici al posto dei figli, ad esempio, per garantire il compimento degli obblighi scolastici, per stipulare un contratto di telefonia, di apprendistato.

Vi ricordo che la responsabilità genitoriale non viene meno in caso di separazione o divorzio ma può essere sospesa, limitata o persa in caso di comportamenti gravemente pregiudizievoli per i figli stessi, al fine di proteggere il minorenne dal ripetersi di altre gravose circostanze.

I casi in cui il giudice può pronunciare la decadenza della responsabilità genitoriale, sono quelli in cui il padre o la madre:

  • abbandona il figlio;
  • lo trascura in modo grave;
  • è violento o lo maltratta;
  • non adempie gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione;
  • abusa dei poteri attribuitigli, mettendo in pericolo l’integrità fisica, la personalità e psicologia del figlio.

In tutte queste ipotesi, il giudice con lo stesso provvedimento con il quale sospende o dichiara decaduto il genitore dalla responsabilità genitoriale, potrà anche prevedere l’allontanamento del figlio dal nucleo familiare in adempimento di quanto previsto dalla Legge n. 184/1983 (diritto del minorenne a una famiglia), modificata dalla legge n. 149/2001 e successivamente dal D. Lgs. n. 154/2013.