La penna agli esperti: l'Avv. Maria Grazia Di Nella – 10.11.2022

La rivoluzione Cartabia: quando, come e perché

Nel secondo articolo del blog curato dall'Avv. Maria Grazia Di Nella approfondiamo gli effetti della Riforma Cartabia sul panorama giudiziario in materia di diritto delle famiglie e dei minorenni.

a cura dell' Avv. Maria Grazia Di Nella

Nel precedente articolo abbiamo visto le Autorità giudiziarie civili che oggi - e sino almeno alla fine dell’anno 2024 - sono istituite a tutela delle famiglie e dei minorenni.

Dopo anni di attesa, infatti, in data 24 dicembre 2021 è entrata in vigore la L. 206/2021 che prevede una vera e propria rivoluzione del panorama giudiziario anche in materia di diritto delle famiglie e dei minorenni: istituzione di un Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie, previsione di rito unitario per tutti i procedimenti contenziosi familiari, incentivazione della mediazione e negoziazione assistita, strumenti di risoluzione alternativa dei contenziosi familiari, ampliamento del ruolo del curatore speciale del minorenne, controllo della procedura per l’allontanamento urgente del minorenne e della specializzazione dei Consulenti Tecnici d’Ufficio chiamati a valutare la situazione familiare.

La riforma sarà attuata progressivamente entro il 31 dicembre 2024 in tre distinte fasi.

Alla prima fase è già stata data attuazione: dal 22 giugno 2022 sono entrate in vigore le nuove norme in merito:

  • alla procedura di allontanamento del minorenne dalla propria famiglia per ordine dell'Autorità (art. 403 c.c.);
  • alla ripartizione delle competenze tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni (art. 38 disp. att. c.c.);
  • al ruolo del Curatore speciale del minorenne (art. 78 c.p.c.);
  • all’applicabilità anche ai genitori conviventi della negoziazione assistita per raggiungere un accordo;
  • al potere del giudice, in caso di gravi inadempienze o di atti che arrecano pregiudizio al minorenne, di disporre un risarcimento dei danni a carico del genitore con la possibilità di individuare una somma giornaliera dovuta per ogni violazione (art. 709-ter);
  • alle Consulenze Tecniche d’Ufficio in materia familiare, con richiesta di un'apposita specializzazione per i consulenti che devono oggi possedere specifici requisiti (artt. 13 e 15, disp. att. c.p.c. come modificate dall'art. 1, comma 34, 1. 206/2021).

La seconda fase, invece, entrerà in vigore entro il 30 giugno 2023 e avrà come obbiettivo quello di implementare il rito unico applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie - oggi di competenza del Tribunale ordinario e del Tribunale per i minorenni -  con esclusione dei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e di adozione di minori di età, nonché quelli in materia di immigrazione.

In esecuzione alla legge delega, nei termini richiesti, il Consiglio dei Ministri ha, infatti, approvato il decreto legislativo n. 149/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 17 ottobre 2022, che detta le nuove norme per tutti i procedimenti della crisi matrimoniale e genitoriale superando l’attuale diversità di trattamento processuale tra figli nati in costanza di matrimonio e figli di genitori non spostati.

Di seguito le novità più importanti:

  • in punto “competenza”: per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell’unione civile e regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, sarà competente il Tribunale della residenza abituale del minorenne. Per le coppie senza figli minorenni, invece, sarà competente il Tribunale del luogo di residenza del convenuto. In caso di domande consensuali, invece, sarà competente il Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte (indipendentemente dalla residenza dei figli).
  • in punto “documentazione”: al ricorso introduttivo dovranno essere allegate le ultime tre dichiarazioni dei redditi, l’elenco beni immobili, mobili registrati e quote sociali nonché gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
  • in punto “domanda di divorzio”: nel ricorso per separazione, potrà essere introdotta già la domanda di divorzio che verrà dichiarato nei termini di legge (sei mesi in caso di separazione consensuale e un anno in caso di separazione giudiziale). La riforma non ha eliminato la separazione personale dall'ordinamento ma ha consentito il cumulo, in un unico procedimento, della domanda di separazione e di quella di divorzio; potremo così avere un’unica sentenza che prevede diverse disposizioni in parte legate alla separazione e altre legate al divorzio.
  • in punto “provvedimenti temporanei e urgenti a favore dei minorenni”: all'esito della prima udienza il giudice indica le modalità di comunicazione efficace tra genitori e formula una proposta di piano genitoriale, vale dire una dettagliata regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli, con particolare riferimento alle necessità e agli impegni dei figli stessi.

La terza fase, particolarmente delicata e complessa, prevede che entro il 31 dicembre 2024 sia istituito il Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie - con relativa soppressione del Tribunale per i minorenni - articolato in una sezione distrettuale e in una o più sezioni circondariali; anche il Tribunale unico sarà composto da giudici togati e onorari esperti.

La sezione distrettuale avrà giurisdizione su tutto il territorio della Corte d’Appello e sarà competente per i procedimenti di adozione, diritto all’accesso alle origini, cittadinanza, immigrazione, protezione internazionale, nonché per le impugnazioni dei provvedimenti, provvisori o definitivi, emessi dalle sezioni circondariali. Le sezioni distrettuali decidono sempre in composizione collegiale di tre; in materia di adozione il collegio dovrà essere composto da due giudici togati e due onorari esperti.

Le sezioni circondariali saranno competenti per tutti i procedimenti riguardanti la famiglia, le unioni civili, le convivenze, i figli minorenni, i procedimenti oggi di competenza del Giudice Tutelare, le azioni di stato, procedimenti de potestate, autorizzazione al riconoscimento del figlio da parte del genitore minorenne infrasedicenne, autorizzazione del minorenne ultrasedicenne a contrarre matrimonio, il procedimento per l’allontanamento ex art. 403 c.c. e di affidamento eterofamiliare ex 1. 184/1983.